Sez. 2, Sentenza n. 316 del 21/12/2006 Cc. (dep. 10/01/2007) Rv. 235363 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca "per equivalente" - Somme percepite anteriormente all'entrata in vigore delle norme che la prevedono - Applicabilità della confisca e, conseguentemente, del sequestro preventivo - Esclusione - Fattispecie in tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
Non è applicabile la confisca "per equivalente" prevista per le persone fisiche dall'art. 322 ter cod. pen. e, per le persone giuridiche, dall'art. 19 del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, in relazione a somme che siano state percepite anteriormente all'entrata in vigore di dette norme; il che esclude anche l'operatività, in tale ipotesi, del sequestro preventivo previsto, rispettivamente, dall'art. 321 cod. proc. pen. e dall'art. 53 del cit. D.Lgs. n. 231 del 2001 (principio affermato, nella specie, in relazione al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, pur essendosi tenuto conto, trattandosi di erogazioni effettuate in più rate, della sua natura di reato a consumazione cosiddetta "prolungata", iniziatasi con la percezione della prima rata, anteriormente all'entrata in vigore delle norme summenzionate, e conclusasi successivamente).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 ter, Cod. Pen. art. 640 bis, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 53, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)