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Sez. 3, Sentenza n. 4944 del 20/08/1980 (Rv. 408810 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DOMANDA POSSESSORIA NEL GIUDIZIO PETITORIO - COMPETENZA - DEROGA ALLA COMPETENZA DEL PRETORE - CONDIZIONE - PENDENZA IN PRIMO GRADO DEL GIUDIZIO PETITORIO - DOMANDA POSSESSORIA PROPOSTA INNANZI IL PRETORE DURANTE LA PENDENZA IN GRADO DI APPELLO DEL GIUDIZIO PETITORIO - RIMESSIONE DELLE PARTI AL GIUDICE DI QUEST'ULTIMO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408810-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DOMANDA POSSESSORIA NEL GIUDIZIO PETITORIO - COMPETENZA - DEROGA ALLA COMPETENZA DEL PRETORE - CONDIZIONE - PENDENZA IN PRIMO GRADO DEL GIUDIZIO PETITORIO - DOMANDA POSSESSORIA PROPOSTA INNANZI IL PRETORE DURANTE LA PENDENZA IN GRADO DI APPELLO DEL GIUDIZIO PETITORIO - RIMESSIONE DELLE PARTI AL GIUDICE DI QUEST'ULTIMO - ESCLUSIONE.*

Poiche la deroga alla Competenza del pretore prevista dall'art 704 cod proc civ (il quale attribuisce al giudice del giudizio petitorio la Competenza sulle domande relative al possesso per fatti avvenuti durante la pendenza del giudizio petitorio medesimo) opera unicamente quando il giudizio petitorio penda in primo grado, in ipotesi diversa riprende vigore la regola della Competenza funzionale ed inderogabile del pretore. Pertanto, quest'ultimo ove sia stato investito di una domanda attinente al possesso, durante la pendenza in grado d'appello del giudizio petitorio, non puo limitarsi a dare i provvedimenti temporanei e d'urgenza e rimettere le parti davanti al giudice del petitorio, ai sensi dell'art 704, secondo comma, ma deve ritenere l'intero giudizio e procedere alla sua decisione. (V 964/71, mass n 350898).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)