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Sez. L, Sentenza n. 5392 del 19/06/1987 (Rv. 453979 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA - IN GENERE - TERMINI - TERMINI BREVI - SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO SULLA CONTUMACIA D'UNA PARTE - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA A QUEST'ULTIMA PERSONALMENTE - DECORRENZA DEL TERMINE BREVE - CONFIGURABILITÀ - ESECUZIONE DELLA NOTIFICAZIONE PER PROCEDERE ALL'ESECUZIONE EX ART. 479 COD. PROC. CIV. - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453979-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA - IN GENERE - TERMINI - TERMINI BREVI - SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO SULLA CONTUMACIA D'UNA PARTE - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA A QUEST'ULTIMA PERSONALMENTE - DECORRENZA DEL TERMINE BREVE - CONFIGURABILITÀ - ESECUZIONE DELLA NOTIFICAZIONE PER PROCEDERE ALL'ESECUZIONE EX ART. 479 COD. PROC. CIV. - IRRILEVANZA.*

Nel caso in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 292, ult. Comma, cod. proc. civ., anche al fine della decorrenza del termine breve per l'impugnazione di cui allo art. 325 cod. proc. civ.. pertanto, ove la sentenza sia stata notificata personalmente in Forma esecutiva per procedere alla esecuzione ai sensi dell'art. 479 cod. proc. civ., tale notificazione è anche utile nel contempo a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, non potendo aver Rilevanza il fine processuale per il quale essa sia stata fatta. (V 2486/82, mass n 420354).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)