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Sez. 1, Sentenza n. 2486 del 22/04/1982 (Rv. 420354 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - TERMINI BREVI - PER IL CONTUMACE - DALLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA ALLA PARTE PERSONALMENTE.*
Stato
decisa il 1982-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420354-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - TERMINI BREVI - PER IL CONTUMACE - DALLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA ALLA PARTE PERSONALMENTE.*

Il termine breve per l'impugnazione decorre, nei confronti della parte che sia rimasta contumace (anche in difetto di un'espressa declaratoria di contumacia), a seguito della notificazione della sentenza, da effettuarsi personalmente, ai sensi dell'art. 292 quarto comma cod. proc. civ.. (V 4066/80, mass n 407972).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)