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Sez. 1, Sentenza n. 1225 del 05/03/1986 Cc. (dep. 08/04/1986) Rv. 172381 - 01

RECIDIVA - IN GENERE - RILEVANZA AGLI EFFETTI PENALI - NECESSITÀ CHE SIA DICHIARATA DAL GIUDICE DI MERITO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172381-01

RECIDIVA - IN GENERE - RILEVANZA AGLI EFFETTI PENALI - NECESSITÀ CHE SIA DICHIARATA DAL GIUDICE DI MERITO - SUSSISTENZA.*

La recidiva, sia in quanto costituisce uno status personale dell'imputato, sia in quanto rappresenta una circostanza aggravante del reato, può essere presa in considerazione, a tutti gli effetti penali, solo se sia stata dichiarata dal giudice di merito. (fattispecie in tema di concessione del beneficio della liberazione condizionale). (Conf mass n 118018).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Pen. art. 176 CORTE COST., Legge 07/06/1974 num. 220 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)