Sez. L, Sentenza n. 3681 del 03/05/1990 (Rv. 466977 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI - INDENNITÀ - DI MALATTIA - OBBLIGO DI REPERIBILITÀ A VISITA DOMICILIARE DI CONTROLLO - GIUSTIFICATO MOTIVO DI ESONERO DURANTE LA FASCIA ORARIA - RILEVANZA - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - DEROGABILITÀ IN PEIUS DA PARTE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - DIVIETO - PREVISIONI DI UN ONERE DI COMUNICAZIONE DELL'ASSENZA AL DATORE DI LAVORO - ILLEGITTIMITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AL CCNL 4 LUGLIO 1984 PER I DIPENDENTI DELL'INDUSTRIA DELLE MATERIE PLASTICHE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI - INDENNITÀ - DI MALATTIA - OBBLIGO DI REPERIBILITÀ A VISITA DOMICILIARE DI CONTROLLO - GIUSTIFICATO MOTIVO DI ESONERO DURANTE LA FASCIA ORARIA - RILEVANZA - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - DEROGABILITÀ IN PEIUS DA PARTE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - DIVIETO - PREVISIONI DI UN ONERE DI COMUNICAZIONE DELL'ASSENZA AL DATORE DI LAVORO - ILLEGITTIMITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AL CCNL 4 LUGLIO 1984 PER I DIPENDENTI DELL'INDUSTRIA DELLE MATERIE PLASTICHE.*
Ai sensi dell'art. 5, quattordicesimo comma del d.l. n. 463 del 1983, nel testo introdotto dalla legge di conversione n. 638 dello stesso anno, il giustificato motivo di esonero del lavoratore in istato di malattia dall'Obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo, non identificandosi col concetto di forza maggiore - che postula un impedimento assoluto dovuto a causa ineluttabile - ricorre in presenza di un ragionevole impedimento e così di qualsivoglia serio motivo di assenza durante la "fascia oraria", la cui rigorosa dimostrazione è Onere del lavoratore stesso, e costituisce oggetto di una previsione imperativa non derogabile in peius dalla contrattazione collettiva, con la previsione di un Onere di comunicazione dell'assenza al datore di lavoro. (nella specie, sancendo tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano escluso l'inadempimento dell'Obbligo suddetto da parte di lavoratrice non reperita in occasione della visita di controllo domiciliare per essersi recata all'ambulatorio della locale U.S.l. a causa del riacutizzarsi dell'affezione morbosa che la colpiva, ma senza la preventiva comunicazione al datore di lavoro di tale momentanea irreperibilità, previsto dall'art. 41 lettera C) del C.C.n.L. 4 luglio 1984 per i dipendenti dell'industria delle materie plastiche).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 com. 14 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Contr. Coll. 04/07/1984 num. 41 all. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)