Sez. 2, Sentenza n. 266 del 21/01/1966 (Rv. 320502 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE - ERRORE NEL GRADO E NELLA SPECIE DELL'IMPUGNAZIONE - INAPPLICABILITA DELLE NORME CONCERNENTI LA RIASSUNZIONE DELLA CAUSA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE - ERRORE NEL GRADO E NELLA SPECIE DELL'IMPUGNAZIONE - INAPPLICABILITA DELLE NORME CONCERNENTI LA RIASSUNZIONE DELLA CAUSA.*
La translatio judicii, e possibile, a norma degli artt 49 e 50 cod proc civ, soltanto in materia di Competenza, cioe di impugnazione proposta a giudice incompetente, purche appartenente al genus previsto dalla legge nell'ambito della giurisdizione ordinaria; tale ipotesi non si verifica quando si erri nel grado e nella specie dell'impugnazione, come quando si proponga ricorso per Cassazione avverso sentenza impugnabile con l'appello, giacche manca in tali casi l'identita del genus previsto dalla legge. (Conf 1148/63; 544/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)