Sez. 3, Sentenza n. 20356 del 21/10/2005 (Rv. 583975 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE | Azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore - Riconoscimento del diritto ad interessi e rivalutazione anche oltre il massimale di polizza - Necessità di una specifica domanda - Configurabilità - Esclusione.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE
In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, deve ritenersi che, qualora il danneggiato abbia agito con azione diretta verso l'assicuratore, domandando il riconoscimento di una somma superiore al massimale, lo stesso, per ciò solo, abbia chiesto di essere risarcito dell'intero danno subito, anche di quello dovuto alla mora dell'assicuratore, pur in difetto di un'esplicita istanza in tal senso, perché l'omissione non può essere ritenuta abdicativa del diritto alla corresponsione di interessi e rivalutazione, essendo in contrasto con l'interesse del danneggiato ad ottenere l'integrale risarcimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 23/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 23/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 23/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)