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Sez. 3, Sentenza n. 14248 del 28/07/2004 (Rv. 575689 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE | Rivalutazione del credito risarcitorio e interessi - Superamento del massimale - Ammissibilità nei confronti tanto del danneggiato quanto dell'assicurato per il danno da ritardo subito da quest'ultimo - Differenze tra le due fattispecie di responsabilità.
Stato
decisa il 2004-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575689-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'obbligazione dell'assicuratore ha ad oggetto, di regola, la corresponsione dell'indennità al danneggiato (che ha facoltà di richiederla a lui direttamente) entro i limiti del massimale di polizza, peraltro superabile (limitatamente a interessi e rivalutazione) tutte le volte in cui l'assicuratore stesso colpevolmente mantenga un comportamento ingiustificatamente dilatorio. A tale obbligazione nei confronti del danneggiato può, peraltro, aggiungersi, sempre a carico dell'assicuratore, un'ulteriore e diversa obbligazione nei confronti del danneggiante - assicurato - sul quale sia, in definitiva, venuto a gravare l'onere economico del danno provocato dal colpevole ritardo con cui è stato corrisposto l'indennizzo al danneggiato, onere derivante dal comportamento tenuto dal suo assicuratore in violazione dei principi di correttezza e buona fede -, danneggiante che ben può pretendere il ristoro di tale danno facendo a sua volta valere quella forma di responsabilità contrattuale comunemente definita "da mala gestio", che si differenzia, peraltro, dalle conseguenze della predetta "mala gestio" che l'assicuratore subisce nei suoi rapporti diretti con il danneggiato, venendo in questione, nel rapporto con il danneggiante - assicurato, l'ammontare di quanto quest'ultimo si veda costretto a pagare in più rispetto a quello cui sarebbe stato tenuto se l'assicuratore si fosse comportato in buona fede nella gestione del rapporto contrattuale assicurativo, non tralasciando occasioni di pagare per tempo il dovuto. Ne consegue, da un canto, che la responsabilità dell'assicuratore per "mala gestio" nei confronti del danneggiato ritrae disciplina e contenuto dall'art.1224 c.c., in quanto obbligazione da ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria (e dunque, da un lato trova il suo unico presupposto nella mora, dall'altro richiede la prova, quanto al danno, della sola parte proponga già in primo grado nell'ambito dell'azione diretta una domanda di eccedente gli interessi di mora), sicché non è necessario che il danneggiato proponga già in primo grado - nell'ambito dell'azione diretta - anche una domanda di responsabilità dell'assicuratore per colpevole ritardo, essendo al riguardo sufficiente che (dopo aver dato atto di aver costituito in mora l'assicuratore) egli richieda anche gli interessi ed il maggior danno da svalutazione ex art. 1224 cod. civ. ovvero l'integrale risarcimento del danno, dovendo la domanda in tali termini formulata ritenersi comprensiva sia della somma rappresentata dal massimale di polizza sia delle altre somme che al massimale possono essere aggiunte per interessi moratori, rivalutazione monetaria e spese ancorché non abbia qualificato gli interessi come "moratori sul massimale", giacché tale omissione non può essere ritenuta abdicativa del diritto alla corresponsione degli stessi, in contrasto con il fine del danneggiato di ottenere comunque l'integrale risarcimento e dunque la somma più elevata possibile nei limiti del danno effettivamente sofferto. Ne consegue, d'altro canto, che nei confronti del danneggiante - assicurato il superamento del massimale può sussistere nell'ipotesi della cosiddetta "mala gestio" trovante fondamento viceversa nella violazione dell'obbligo dell'assicuratore di comportarsi secondo buona fede o correttezza nell'esecuzione del contratto ai sensi degli artt. 1175 - 1375 cod. civ., come quando sul danneggiante ricada l'onere economico provocato dall'ingiustificato ritardo dell'assicuratore nel risarcire il danno in favore del danneggiato ovvero dalla mancata accettazione di favorevoli proposte transattive, essendo pertanto al riguardo necessaria la formulazione di un'espressa domanda da parte del danneggiato nell'atto introduttivo del giudizio per responsabilità per "mala gestio", con allegazione e prova dei comportamenti colpevoli che la sostanziano.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)