Sez. 1, Sentenza n. 14392 del 20/03/2013 Cc. (dep. 26/03/2013) Rv. 255411 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - UDIENZA PRELIMINARE - PROVVEDIMENTI | Sentenza di non luogo a procedere per perdono giudiziale - Notificazione della sentenza - Destinatari - Individuazione.
TRIBUNALE PER I MINORENNI - UDIENZA PRELIMINARE - PROVVEDIMENTI
La sentenza di non luogo a procedere per perdono giudiziale, pronunciata nei confronti del minore dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 32, primo comma, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, deve essere notificata non solo ai genitori ma anche al tutore la cui figura opera con funzioni di assistenza e di supplenza a fronte dell'eventuale disinteresse del minorenne.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)