Sez. 1, Sentenza n. 781 del 09/03/1968 (Rv. 332052 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - SOGGETTI ESENTI - NUOVE IMPRESE ARTIGIANE E PICCOLE INDUSTRIE COSTITUITE IN ZONE ECONOMICAMENTE DEPRESSE - NOVITA - NOZIONE.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - SOGGETTI ESENTI - NUOVE IMPRESE ARTIGIANE E PICCOLE INDUSTRIE COSTITUITE IN ZONE ECONOMICAMENTE DEPRESSE - NOVITA - NOZIONE.*
Ai sensi dell'art. 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 (con la quale furono dettate Disposizioni integrative della legge 20 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell' Italia settentrionale e centrale), il carattere di novita delle imprese artigiane e piccolo-industriali, cui va connesso il diritto al beneficio fiscale (nella concorrenza di tutti gli altri requisiti), si riferisce al sorgere di esse successivamente all'entrata in vigore della legge e non invece all'inizio della loro attivita successivamente al riconoscimento a cura dell'autorita amministrativa competente, della localita in cui sorgono quale zona economicamente depressa(riconoscimento avente natura dichiarativa di una situazione di fatto obiettivamente sussistente).*
Riferimenti normativi: Legge 29/07/1957 num. 635 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)