Sez. 1, Sentenza n. 1712 del 09/06/1971 (Rv. 352177 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - SOGGETTI ESENTI - IMPRESE ARTIGIANE E PICCOLE INDUSTRIE IN ZONE DEPRESSE - BENEFICI EX LEGGE N 635 DEL 1957 - CONDIZIONI - NOVITA DELLE IMPRESE - ESTREMI.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - SOGGETTI ESENTI - IMPRESE ARTIGIANE E PICCOLE INDUSTRIE IN ZONE DEPRESSE - BENEFICI EX LEGGE N 635 DEL 1957 - CONDIZIONI - NOVITA DELLE IMPRESE - ESTREMI.*
Ai sensi dell'art 8 della legge 29 luglio 1957, n 635 (con la quale furono dettate Disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell' Italia settentrionale e centrale) il carattere di 'novità delle imprese artigiane e piccolo-industriali, cui va annesso il diritto al beneficio fiscale (nella concorrenza di tutti gli altri requisiti) si riferisce al sorgere di esse successivamente all'entrata in vigore della legge e non invece all'inizio della loro attivita successivamente al riconoscimento a cura dell'autorita amministrativa competente, della localita in cui sorgono quale zona economicamente depressa (riconoscimento avente natura dichiarativa di una situazione di fatto obiettivamente sussistente). (Conf 781'68, mass n 332052).*
Riferimenti normativi: Legge 29/07/1957 num. 635 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)