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Sez. 1, Sentenza n. 5233 del 15/12/2005 Cc. (dep. 10/02/2006) Rv. 233104 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE | Reato di omessa comunicazione di variazioni patrimoniali da parte di soggetto condannato per associazione di tipo mafioso - Configurabilità del presupposto anche in caso di applicazione della pena su richiesta - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233104-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE

Ai fini della configurabilità del reato di cui agli artt. 30 e 31 L. 13 settembre 1982 n. 646, previsto per il caso di omessa comunicazione di variazioni patrimoniali eccedenti un determinato limite da parte di soggetti che risultino condannati per associazione di tipo mafioso o sottoposti con provvedimento definitivo a misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965 n. 575, il presupposto costituito dalla prima di tali ipotesi è da ritenersi sussistente anche quando, per il reato associativo, sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta, dovendosi altresì escludere che possa assumere rilievo l'avvenuta concessione della sospensione condizionale della pena o l'eventuale, successivo operare di una causa di estinzione del reato (nella specie costituita da quella prevista dall'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Legge 13/09/1982 num. 646 art. 30 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 31 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)