Sez. 5, Sentenza n. 24947 del 18/04/2011 Cc. (dep. 21/06/2011) Rv. 250916 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Omessa comunicazione alla polizia tributaria dell'acquisto di beni - Configurabilità del reato di cui all'art. 30 e 31 della legge n. 646 del 1982 nei confronti di soggetto sottoposto a misura di prevenzione ai sensi della legge n. 1423 del 1956 - Esclusione - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
Non è configurabile il reato di omessa comunicazione al nucleo di polizia tributaria delle variazioni patrimoniali da parte di soggetto sottoposto a misura di prevenzione (artt. 30 e 31della legge n. 646 del 1982), nei confronti di soggetti sottoposti a misura di prevenzione (nella specie sorveglianza speciale) ai sensi della legge n. 1423 del 1956, in quanto detto reato concerne solo i soggetti condannati in via definitiva per il reato ex art. 416 "bis" cod. pen. o sottoposti in via definitiva a misura di prevenzione ai sensi della legge n. 575 del 1965, in quanto indiziati di appartenere alle associazioni mafiose, e non i soggetti sottoposti a misura di prevenzione dovuta a "pericolosità non qualificata", ai sensi della predetta legge n. 1423 del 1956.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/09/1982 num. 6463 art. 30, Legge 13/09/1982 num. 6463 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)