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Sez. U, Sentenza n. 12613 del 20/07/2012 (Rv. 623467 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Revisione della sentenza disciplinare - Novità degli elementi di prova - Limiti - Rivalutazione dei fatti già esaminati a seguito di una diversa qualificazione degli stessi in una successiva sentenza - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623467-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI

Nell'ambito del sistema delineato dal d.lgs. n. 109 del 2006, la revisione della sentenza disciplinare emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura è ammissibile, ai sensi dell'art. 25 del citato decreto, solo in presenza di elementi di prova nuovi e tali da incidere su circostanze rilevanti e non marginali, mentre è preclusa la mera rivalutazione dei fatti già esaminati, nonché della fondatezza giuridica delle ragioni e delle conclusioni della pronuncia impugnata. Ne consegue che, pur ammettendo un'interpretazione estensiva della disposizione di cui alla lett. a) dell'art. 25 citato, e ritenere quindi consentita la revisione della condanna disciplinare in presenza di successivi accertamenti incompatibili risultanti da altra sentenza disciplinare - e non penale - passata in giudicato, non sarebbe comunque sufficiente, a tal fine, una diversa qualificazione dei medesimi fatti nella seconda pronuncia, nemmeno alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2011, la quale permette l'impugnazione nel caso di violazione dei principi del giusto processo accertati dalla Corte EDU in relazione al giudizio già svolto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)