Sez. 2, Sentenza n. 1239 del 20/01/2026 (Rv. 677546-01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Illecito di cui all'art. 147, comma 1, lett. c) della l. n. 89 del 1913 (cd. legge notarile) - Utilizzo di procacciatori di clienti - Condizioni - Procacciatore parte del contratto stipulato dal notaio - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE
Ai fini dell'illecito disciplinare dell'utilizzo di procacciatori di clienti di cui all'art. 147, comma 1, lett. c), della l. n. 89 del 1913 (cd. legge notarile), sono indispensabili sia l'opera del terzo che indirizzi un consistente numero di clienti al professionista sia un atteggiamento attivo del notaio, essendo tale situazione idonea di per sè a turbare il corretto esercizio della funzione pubblica notarile in quanto altera il momento della libera scelta del professionista da parte dei potenziali clienti, senza necessità che vi sia la prova del danno effettivamente subito dagli altri notai né che il procacciatore sia estraneo al contratto, in quanto il termine "terzo", utilizzato nella disposizione, attiene esclusivamente alla posizione del procacciatore rispetto al notaio stesso. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia della Corte d'appello che, nel rigettare il reclamo proposto dal notaio avverso la decisione resa dalla Commissione Regionale di Disciplina su istanza del Consiglio Notarile, si era limitata a sottolineare la rilevanza del ruolo preponderante della banca nell'erogazione dei mutui e l'imponente quantità di atti stipulati presso le sedi della stessa).
Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 com. 1 lett. C) CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)