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Sez. 3, Sentenza n. 6679 del 24/07/1996 (Rv. 498726 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Utilizzo di procacciatori di clienti - Sussistenza dell'illecito disciplinare - Condizioni - Opera di procacciamento prestata dal terzo anche in favore di altri notai - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498726-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE

Perché sussista l'illecito di cui all'art. 14 del R.D.L. n. 1666 del 1937, in relazione all'art. 147 della legge n. 89 del 1913, sono indispensabili sia l'opera del terzo che indirizzi al notaio un certo numero di clienti, sia un atteggiamento attivo del notaio, sicché ne sia turbato il corretto esercizio della funzione pubblica, alterando il momento della libera scelta del professionista da parte dei potenziali clienti. Rispetto a tale paradigma, risulta, pertanto, del tutto irrilevante che l'opera di procacciamento sia stata svolta dal terzo anche in favore di altri notai.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/07/1937 num. 1666 art. 14, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)