Sez. L, Sentenza n. 5993 del 30/11/1985 (Rv. 443141 - 01)
ELEZIONI - SEZIONI ED UFFICI ELETTORALI - FUNZIONI ESERCITATE DA LAVORATORI - GIORNI DI FERIE RETRIBUITI EX ART. 119 DEL D.P.R. N. 361 DEL 1957 - COMPUTO - ESCLUSIONE DELLE DOMENICHE E DEGLI ALTRI GIORNI FESTIVI - CONSEGUENZE - PROLUNGAMENTO DELLE FERIE O DIRITTO ALL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA.*
ELEZIONI - SEZIONI ED UFFICI ELETTORALI - FUNZIONI ESERCITATE DA LAVORATORI - GIORNI DI FERIE RETRIBUITI EX ART. 119 DEL D.P.R. N. 361 DEL 1957 - COMPUTO - ESCLUSIONE DELLE DOMENICHE E DEGLI ALTRI GIORNI FESTIVI - CONSEGUENZE - PROLUNGAMENTO DELLE FERIE O DIRITTO ALL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA.*
La norma dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, che prevede l'esclusione dal computo dei tre giorni retribuiti spettanti - senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore - ai lavoratori chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, delle domeniche e degli altri giorni festivi caduti in detto periodo, deve essere interpretata - senza porsi in contrasto con l'art. 3 cost. - nel senso che il lavoratore che abbia partecipato alle funzioni elettorali in tali giorni, ha diritto ad un correlativo prolungamento delle ferie stesse per altri corrispondenti giorni lavorativi, contigui al periodo elettorale, o alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute e non ad un periodo di permesso retribuito. (Conf 983/82, mass n 852).*
Riferimenti normativi: DPR 30/03/1957 num. 361 art. 119 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)