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Sez. L, Sentenza n. 3639 del 11/04/1987 (Rv. 452577 - 01)

ELEZIONI - IN GENERE - LAVORATORE CHIAMATO AD ESPLETARE FUNZIONI ELETTORALI - DIRITTO AD ASSENTARSI SENZA PERDITA DELLA RETRIBUZIONE PER UN PERIODO DI TRE GIORNI - COMPUTABILITÀ DELLE GIORNATE NON LAVORATIVE IN CUI SI SVOLGONO LE OPERAZIONI ELETTORALI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452577-01

ELEZIONI - IN GENERE - LAVORATORE CHIAMATO AD ESPLETARE FUNZIONI ELETTORALI - DIRITTO AD ASSENTARSI SENZA PERDITA DELLA RETRIBUZIONE PER UN PERIODO DI TRE GIORNI - COMPUTABILITÀ DELLE GIORNATE NON LAVORATIVE IN CUI SI SVOLGONO LE OPERAZIONI ELETTORALI - ESCLUSIONE.*

L'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 - che prevede in favore del lavoratore chiamato a espletare funzioni elettorali (anche relative a referendum, in virtù del richiamo operato dall'art. 50 della legge 25 maggio 1970 n. 352) il diritto ad assentarsi, senza perdita della retribuzione, per un periodo di tre giorni, non detraibili dall'ordinario periodo di ferie annuali - va interpretato nel senso che sia la domenica sia le altre giornate non lavorative (quali il sabato, in caso di cosiddetta settimana corta) non vanno computate nel periodo suddetto e quindi - se le operazioni elettorali cadono (in tutto o in parte) in tali giornate - il lavoratore ha diritto al corrispondente prolungamento del periodo feriale ovvero al pagamento a carico del datore di lavoro dell'indennità sostitutiva. (V 5993/85, mass n 443141; (V 890/85, mass n 439071; (V 5679/84, mass n 437354; (V 124/82, Corte cost.; (Conf 786/86, mass n 444332; (Conf 3280/85, mass n 440940).*

Riferimenti normativi: DPR 30/03/1957 num. 361 art. 119 CORTE COST., Legge 25/05/1970 num. 352 art. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)