Sez. 1 - , Ordinanza n. 19755 del 25/07/2018 (Rv. 649906 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - IN GENERE | Anticipazione ex art. 3 della l. n. 741 del 1981 - Obbligatorietà - Condizioni - Inizio dei lavori o esecuzione della fornitura - Erogazione dell’anticipazione - Ritardo nell’inizio dei lavori o nella fornitura - Arricchimento senza causa dell’appaltatore - Diritto dell’amministrazione alla ripetizione dell’indebito - Sussiste.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - IN GENERE
In materia di appalti pubblici, l'art. 3, comma 1, della l. n. 741 del 1981, come modificato dall'art. 33 della l. n. 41 del 1986, nel prevedere la corresponsione di un'anticipazione del prezzo dei lavori, indipendentemente da una richiesta dell'impresa appaltatrice, ha inteso renderla obbligatoria, senza, tuttavia determinare l'abrogazione dell'art. 12, comma 6, del r.d. n. 2440 del 1923, introdotto dall'art. 2 del d.P.R. n. 627 del 1972 e richiamato dal citato art. 3 della l. n. 741 del 1981, nella parte in cui, a fronte della prestazione di idonee garanzie bancarie o equivalenti da parte del contraente, subordina l'erogazione di tale anticipazione all'avvenuto inizio dei lavori. Ne consegue che, in caso di ritardato inizio, l'amministrazione che abbia già erogato le somme all'impresa appaltatrice ha diritto di agire per l'indebito arricchimento ai sensi dell'art. 1185, comma 2, c.c., che accorda al debitore il diritto di ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 12, DPR 30/06/1972 num. 627 art. 2, Legge 10/12/1981 num. 741 art. 3, Legge 28/02/1986 num. 41 art. 33, Cod. Civ. art. 1185, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)