Sez. 1, Sentenza n. 23670 del 06/11/2006 (Rv. 593293 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - IN GENERE | Anticipazione - Obbligatorietà - Sussistenza - Esigibilità - Condizioni - Prestazione di idonee garanzie - Insufficienza - Inizio dei lavori o esecuzione della fornitura - Necessità - Termine - Scadenza - Effetti - Mora "ex re" - Diritto agli interessi ed al risarcimento del maggior danno per l'inadempimento.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - IN GENERE
In tema di appalto di opere pubbliche, l'art. 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, come modificato dall'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, secondo cui, per i lavori da concedersi dopo la sua entrata in vigore, l'anticipazione di cui al decreto del Ministro del Tesoro previsto dall'art. 12, commi sesto, settimo ed ottavo, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, come successivamente modificato, è accreditata all'impresa indipendentemente dalla sua richiesta, entro sei mesi dalla data dell'offerta, è diretto a rendere obbligatoria detta anticipazione, in precedenza attribuibile a mera discrezione del Ministero del Tesoro e dell'Amministrazione committente, ma non ha comportato l'abrogazione della prescrizione di cui al sesto comma dell'art. 12 cit., nella parte in cui, a fronte della prestazione di idonee garanzie bancarie o equivalenti da parte del contraente, subordina l'erogazione dell'anticipazione all'avvenuto inizio dei lavori ovvero all'esecuzione della fornitura. In presenza di tali condizioni, pertanto, il decorso del semestre vale a costituire in mora l'Amministrazione committente, con la conseguenza che spettano all'appaltatore gli interessi di mora, con decorrenza dal momento in cui la predetta somma è divenuta esigibile, oltre al maggior danno per il ritardo nell'adempimento, ove sia dimostrato l'ulteriore pregiudizio subìto.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 12, Legge 10/12/1981 num. 741 art. 3, Legge 28/02/1986 num. 41 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)