Sez. 3, Sentenza n. 7022 del 21/06/1995 (Rv. 492984 - 01)
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - IN GENERE | Trasporti aerei internazionali - Responsabilità del vettore - Massimali - Determinazione - Nuovi criteri stabiliti dalla legge n. 84 del 1983 - Applicabilità ai giudizi in corso - Contrasto con l'art. 10 Cost. - Esclusione.
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - IN GENERE
La legge 26 marzo 1983 n. 84 che in materia di trasporti aerei internazionali ha sostituito, ai fini della determinazione dei massimali di responsabilità del vettore, il "franco oro poincarè" adottato dalla Convenzione di Varsavia de 12 ottobre 1929 e dal Protocollo modificativo dell'Aia 28 settembre 1955 con i diritti speciali di prelievo del fondo monetario internazionale, ha abrogato quale "lex posterior" le disposizioni incompatibili delle leggi di esecuzione dei predetti accordi internazionali e trova applicazione, quale "ius superveniens" a tutti i procedimenti in corso, ove vi sia ancora controversia in ordine alla responsabilità del vettore ed alla somma da lui dovuta, senza contrastare con l'art. 10 Cost. in quanto attua nell'ordinamento italiano la stessa disciplina contenuta per l'ordinamento internazionale nel Protocollo di Montreal del 25 settembre 1975 (v. Corte Cost. n. 323/89). Ne consegue che nel caso di pluralità di soggetti danneggiati dallo stesso evento, il vettore non può essere condannato al pagamento di una somma superiore al massimale di risarcimento fissato dalla legge n. 84/83 cit., detratto quanto eventualmente già pagato ad un precedente creditore anteriormente all'entrata in vigore della legge richiamata.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 03/12/1962 num. 1832 art. 2 CORTE COST., Legge 26/03/1983 num. 84 art. 1, Legge 26/03/1983 num. 84 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)