Sez. 3, Sentenza n. 11997 del 03/12/1993 (Rv. 484598 - 01)
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Miglioramenti, addizioni e trasformazioni - Indennità | Colture e opere per le quali è dovuto indennizzo dal concedente - Stima dell'ispettorato provinciale dell'Agricoltura ex art. 50 della legge n. 203 del 1982 - Fallimento del tentativo di conciliazione in via amministrativa - Azione giudiziaria - Richiesta di mezzi istruttori - Ammissibilità.
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Miglioramenti, addizioni e trasformazioni - Indennità
La facoltà attribuita all'ispettorato provinciale dell'Agricoltura dall'art. 50 legge 3 maggio 1982, n. 203, di procedere alla stima delle colture e delle opere per le quali è dovuto indennizzo dal concedente, non preclude alle parti, una volta adita l'autorità giudiziaria dopo il fallimento del tentativo di conciliazione in via amministrativa, di chiedere i mezzi istruttori più idonei per la tutela dei rispettivi diritti.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 16 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)