Sez. 3, Sentenza n. 7175 del 02/08/1997 (Rv. 506386 - 01)
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - CONVERSIONE DEI CONTRATTI ASSOCIATIVI - UNITÀ PRODUTTIVE INSUFFICIENTI | Valutazione tecnica rimessa all'ispettorato provinciale dell'agricoltura - Competenza esclusiva dell'organo amministrativo - Esclusione - Consulenza tecnica disposta dall'A.G.O. in corso di giudizio - Ammissibilità.
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - CONVERSIONE DEI CONTRATTI ASSOCIATIVI - UNITÀ PRODUTTIVE INSUFFICIENTI
La norma positiva che indica nell'ispettorato provinciale della agricoltura l'ente competente all'accertamento della idoneità di un fondo a consentire la formazione di una impresa agricola (art. 31 della legge n. 203 del 1982) non ha inteso introdurre una ipotesi di competenza esclusiva di quell'organo amministrativo, con la conseguenza di costruire il successivo, eventuale giudizio contenzioso, instauratosi per la conversione del rapporto associativo in affitto dinanzi all'autorità giudiziaria, come una sorta di "impugnativa" del provvedimento amministrativo, ma ha solo inteso legittimare il predetto organo alla formulazione di una mera valutazione tecnica (che non incide sulla posizione di diritto soggettivo del privato, scaturente direttamente dalla legge), con la conseguenza che, in sede di procedimento dinanzi all'A.G.O., è del tutto irrilevante la preesistenza, e l'acquisizione agli atti del giudizio, dell'accertamento dell'ispettorato agrario, ed è del tutto legittimo il provvedimento del giudice che disponga, all'uopo, una consulenza tecnica, sostitutiva di quell'accertamento, alla quale venga, successivamente, riconosciuta dignità di fonte oggettiva di prova.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)