Sez. L, Sentenza n. 6014 del 29/05/1993 (Rv. 482570 - 01)
Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere | Diritto all'assegno di invalidità - Presupposto - Invalido "incollocato al lavoro" - Estremi.
Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere
Ai fini del diritto all'assegno d'invalidità previsto dall'art. 13 della legge 13 marzo 1971 n. 118, l'invalido è da ritenersi "incollocato al lavoro" non per effetto del mero stato di disoccupazione o non occupazione ma solo quando, essendo iscritto (o avendo presentato domanda d'iscrizione) nelle speciali liste degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, non abbia conseguito un'occupazione in mansioni compatibili.
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 19, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)