diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3244 del 16/04/1997 (Rv. 503700 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE | Assegno mensile ex art. 13 della legge n. 118 del 1971 - Requisiti - Stato di "incollocazione" dell'invalido - Prova - Contenuto.
Stato
decisa il 1997-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503700-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE

Ai fini della sussistenza del diritto all'assegno mensile di cui all'art. 13 del D.L. 30 gennaio 1971 n. 5, convertito in legge 30 marzo 1971 n. 118, la prova del requisito del mancato collocamento al lavoro, requisito che risulta unicamente dall'iscrizione (o dalla domanda di iscrizione) nelle liste speciali di collocamento (art. 19 della legge 2 aprile 1968 n. 482), può essere fornita con qualsivoglia mezzo idoneo, la cui sufficienza e pertinenza deve essere liberamente valutata dal giudice, e deve avere ad oggetto le suddette iscrizione o domanda di iscrizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/01/1971 num. 5 art. 13, Legge 30/03/1971 num. 118 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)