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Sez. 2 - , Ordinanza n. 26922 del 20/09/2023 (Rv. 668980 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Proprietario del veicolo circolante senza la prescritta copertura assicurativa - Presunzione di responsabilità ex art. 6 della legge n. 689 del 1981 - Prova contraria - Contenuto - Fattispecie. SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - SOLIDARIETA' - In genere.
Stato
decisa il 2023-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668980-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

Il proprietario di un veicolo che circola senza la prescritta copertura assicurativa è obbligato, in solido con il conducente sorpreso alla guida, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata, ex art. 6 della legge n. 689 del 1981, a meno che non dimostri di aver posto in essere una condotta caratterizzata dall'adozione di concrete e specifiche cautele volte a vietare e precludere la circolazione del mezzo. (Nella specie, la S.C. ha stabilito che non è una condotta idonea ad evitare specificamente la circolazione del veicolo la sua consegna al titolare di un'autofficina con l'incarico di venderlo).

Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)