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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22318 del 21/10/2014 (Rv. 633866 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ | Violazioni del codice della strada - Obbligazione solidale del proprietario del veicolo per le sanzioni pecuniarie - Prova liberatoria - Circolazione contro la volontà del proprietario - Portata - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633866-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ

L'art. 196 cod. strada prevede per il proprietario del veicolo l'obbligazione solidale al pagamento delle sanzioni pecuniarie conseguenti agli illeciti commessi dall'effettivo autore della violazione, salvo che fornisca la prova che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, da manifestarsi con un comportamento concreto, idoneo e specificamente rivolto a vietare la circolazione mediante atti e fatti indicativi della diligenza da valutarsi in relazione al caso concreto. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva rilevato l'omessa adozione di cautele adeguate ad evitare l'utilizzazione, da parte del figlio del proprietario, di un ciclomotore custodito in un locale adiacente all'abitazione, quali, ad esempio, l'occultamento delle chiavi del veicolo).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 196, Cod. Civ. art. 2054 com. 3 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)