Sez. L, Ordinanza n. 23325 del 29/08/2024 (Rv. 672197-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Erronea indicazione da parte dell'istituto previdenziale del termine per proporre impugnazione giudiziale - Danno conseguente per l'assicurato - Presupposti - Relativo accertamento - Spettanza al giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui un ente previdenziale abbia fornito all'assicurato un'erronea indicazione sul termine per proporre impugnazione giudiziale, la valutazione della sussistenza dei presupposti per la risarcibilità del danno conseguente all'omessa impugnazione del provvedimento di reiezione nei termini prescritti dalla legge - che si concretano nell'accertamento dell'erronea comunicazione dell'ente, della natura scusabile dell'errore determinato dalla comunicazione e del rapporto di causalità fra errore e scadenza del termine - costituisce un giudizio di fatto, che compete in via esclusiva al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità solo nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 com. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)