Sez. L, Sentenza n. 11090 del 15/05/2007 (Rv. 596911 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Erronea indicazione da parte dell'istituto previdenziale del termine per proporre impugnazione giudiziale - Danno conseguente per l'assicurato - Presupposti - Erronea comunicazione, scusabilità dell'errore, rapporto di causalità fra errore e scadenza del termine - Idoneità Eventuale rettifica effettuata dall'Istituto a correzione dell'iniziale erronea comunicazione - Rilevanza - Relativo accertamento - Spettanza al giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui l'INPS abbia fornito all'assicurato una erronea indicazione del termine per proporre impugnazione giudiziale, il pregiudizio arrecato, per l'omessa impugnazione nei termini di un atto amministrativo di reiezione nei termini previsti, presuppone l'erronea comunicazione, la natura scusabile dell'errore determinato dalla comunicazione, il rapporto di causalità fra errore e scadenza del termine, nel quale si inserisce l' idoneità dell'eventuale rettifica effettuata dall'Istituto a correggere l'iniziale erronea comunicazione. L'accertamento dei predetti elementi di fatto compete al giudice del merito e non è censurabile in cassazione, se adeguatamente e logicamente motivato. (Nella specie, la SC. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto che l'istituto avesse, in sede di rettifica, correttamente informato l'assicurata della possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria e del relativo termine, che l'indicazione del termine, con riferimento alla relativa disposizione normativa, dovesse ritenersi adeguata in forza del principio generale "ignorantia legis non excusat", e che, infine, rientrasse nella normale diligenza dell'assicurata informare il patronato, da cui era assistita, dell'avvenuto rigetto, in sede amministrativa, e delle conseguenti iniziative da assumere).
Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)