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Sez. 3, Sentenza n. 921 del 03/02/1999 (Rv. 522903 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Estremi - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522903-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa di cui all'art. 366 cod. proc. civ. deve consentire l'immediata percezione delle censure sollevate, senza dover ricorrere ad altri atti del processo e può ritenersi soddisfatto anche quando i fatti possano desumersi dallo svolgimento dei motivi (nel caso di specie la S.C. ha ritenuto soddisfatto il requisito in questione, atteso che il ricorso consentiva di individuare le censure mosse attraverso i richiami fatti alla sentenza impugnata nella parte in cui questa esaminava i fatti oggetto delle censure).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)