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Sez. 2, Sentenza n. 9448 del 02/06/1989 Ud. (dep. 03/07/1990) Rv. 184769 - 01

PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE - CONCORSO DI REATI - CONCORSO FORMALE - CONTINUAZIONE - TRA DELITTI E CONTRAVVENZIONE - ESTINZIONE DEL DELITTO, COMPUTATO COME PENA-BASE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1989-06-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184769-01

PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE - CONCORSO DI REATI - CONCORSO FORMALE - CONTINUAZIONE - TRA DELITTI E CONTRAVVENZIONE - ESTINZIONE DEL DELITTO, COMPUTATO COME PENA-BASE - CONSEGUENZE.*

In tema di scioglimento della continuazione o del concorso formale tra delitti e contravvenzioni, qualora - in Sede di giudizio di impugnazione - venga dichiarato estinto il delitto, la pena fissata per la contravvenzione - come aumento di quella determinata per il delitto - non deve rimanere convertita, ma, riacquistando il reato satellite la sua autonomia, deve essere nuovamente fissata secondo la sua astratta previsione e ripristinata la sanzione eterogenea. Il permanere del criterio sanzionatorio di cui all'art. 81 cod. pen. arrecherebbe infatti pregiudizio al condannato (perché la reclusione ad esempio è più afflittiva dell'arresto) e confliggerebbe con le scelte del diritto vigente secondo cui la pena è comminata in relazione alla varia indole dei reati e deve essere proporzionata alla loro gravità. (V mass n 148336; (V mass n 157008; (V mass n 162603; (V mass n 175357).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)