Sez. 3, Sentenza n. 670 del 22/03/1967 (Rv. 326674 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - NOZIONE - DIFFERENZA DELL'ECCEZIONE RICONVENZIONALE - ACCERTAMENTO CON EFFETTI DI GIUDICATO DELLA VALIDITA DEL TITOLO INVOCATO A FONDAMENTO DELLA DOMANDA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - NOZIONE - DIFFERENZA DELL'ECCEZIONE RICONVENZIONALE - ACCERTAMENTO CON EFFETTI DI GIUDICATO DELLA VALIDITA DEL TITOLO INVOCATO A FONDAMENTO DELLA DOMANDA.*
La domanda riconvenzionale tende a conseguire attraverso il simultaneus processus, e in concorso dei presupposti previsti dall'art. 36 cod.proc.civ. (dipendenza dal titolo gia introdotto in giudizio, Competenza del giudice adito), una pronuncia su di un diritto invocato dal convenuto la eccezione riconvenzionale, invece, e diretta esclusivamente ad ottenere la reiezione della domanda attrice mediante la deduzione di un diritto incompatibile con la pretesa avversaria. Allorche la difesa contrapposta dal convenuto involge la indagine sulla validita del titolo giuridico posto a base della domanda attrice, si versa nella ipotesi di domanda riconvenzionale allorche tale accertamento debba essere effettuato, per esplicita domanda della parte interessata, ai sensi dell'art. 34 cod.proc.civ., con efficacia di giudicato. (applicazione al caso in cui, richiesto da parte dell'attore il rilascio di un immobile perche detenuto senza titolo, il convenuto aveva chiesto l'accertamento della nullita per vizio di consenso dell'atto di acquisto da parte dell'istante).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)