diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 4637 del 23/11/1972 Ud. (dep. 11/06/1973) Rv. 124350 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - PUNTI DELLA DECISIONE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1972-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/124350-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - PUNTI DELLA DECISIONE - NOZIONE.*

In virtu del principio della devoluzione stabilito dall'art 515 cod proc pen l'appello attribuisce al giudice dell'impugnazione la cognizione del procedimento nei limiti dei punti della decisione cui si riferiscono i motivi proposti. Per'puntì devono ritenersi le parti dispositive della pronuncia autonomamente esaminabili, e non anche le argomentazioni esposte in motivazione, le quali attengono al momento logico e non gia al momento dispositivo della decisione. Consegue che non puo ravvisarsi la violazione del principio in esame quando il giudice di appello, pur modificando un particolare di fatto ritenuto in primo grado e non contestato dall'impugnante, non eccede, nel decidere, dai confini deì puntì della decisione gravata e devoluti al suo esame con i motivi di appello.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)