Sez. 1, Sentenza n. 9082 del 06/04/1977 Ud. (dep. 14/07/1977) Rv. 136438 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - EFFETTO DEVOLUTIVO - PUNTI DELLA DECISIONE - NOZIONE - RIFERIMENTO AL DISPOSITIVO E NON ALLA DECISIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - EFFETTO DEVOLUTIVO - PUNTI DELLA DECISIONE - NOZIONE - RIFERIMENTO AL DISPOSITIVO E NON ALLA DECISIONE.*
Per 'punti della decisioné, ai fini dell'art 515 cod proc pen, debbono intendersi tutte quelle statuizioni, in fatto e in diritto, che si ricollegano al momento dispositivo della sentenza piu che al suo momento logico. Ne consegue che la preclusione derivante dall'effetto devolutivo dell'appello non puo riguardare le argomentazioni attraverso le quali il giudice motiva la sua decisione. Pertanto, quando l'imputato abbia impugnato la sentenza di primo grado in ordine alla sussistenza del reato, negando che il fatto da lui commesso integri il reato contestatogli, il giudice di appello ha il potere e il dovere, nella osservanza del principio di correlazione tra la sentenza e l'accusa contestata, di esaminare tutte le risultanze processuali acquisite ai fini della decisione, e quindi anche di interpretarle in modo e con rilievo diversi rispetto alla valutazione del primo giudice, attribuendo ad una o piu circostanze di fatto, che il giudice di primo grado abbia ritenuto non determinanti ai fini della sussistenza del reato, una portata diversa e decisiva per l'affermazione della responsabilita dell'imputato, dovendo appunto la disamina e gli accertamenti su tali circostanze compiuti (eventualmente in senso favorevole all'imputato) dal primo giudice considerarsi non come punti della decisione, ma come materia di argomentazione logica. (nella specie l'imputato era chiamato a rispondere del reato di cui all'art 2 della legge n 1423 del 1956, per aver fatto ritorno a Roma in violazione della diffida del questore. Il primo giudice, che peraltro aveva accolto la versione dell'imputato secondo cui la presenza a Roma era solo di passaggio nell'attesa tra un treno e l'altro, aveva ritenuto che cio era sufficiente ad integrare il reato. Il giudice di appello, al quale l'imputato aveva chiesto di modificare la sentenza impugnata su questo punto, nel senso di ritenere che la condotta, cosi come valutata dal primo giudice, non integrava gli estremi del reato constatato, compi invece una valutazione diversa della condotta dell'imputato, considerando che la sua accertata presenza a Roma non poteva costituire soltanto una momentanea sosta tra un treno e l'altro, resa necessaria dalle esigenze di viaggio, tanto piu che detta sosta si era verificata fuori dell'ambito della stazione, e pertanto dimostrava l'avvenuto rientro nella citta contro il divieto imposto dal questore). (V mass n 124350).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)