Sez. 2, Sentenza n. 9112 del 09/12/1987 (Rv. 456359 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IN GENERE - COMPRATORE IN MALA FEDE - AZIONE DI RISOLUZIONE E DI RISARCIMENTO DEL DANNO - ESPERIBILITÀ - CONDIZIONI.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IN GENERE - COMPRATORE IN MALA FEDE - AZIONE DI RISOLUZIONE E DI RISARCIMENTO DEL DANNO - ESPERIBILITÀ - CONDIZIONI.*
L'art. 1479 cod. civ. - che prevede espressamente che l'Azione di risoluzione e di risarcimento sia proposta dal compratore in buona fede, ossia che al momento della conclusione del contratto ignorasse l'appartenenza ad altri della cosa venduta - non comporta che al compratore in mala fede siano precluse le predette azioni, dovendosi ritenere soltanto che, in tale ipotesi, il compratore non possa chiedere subito la risoluzione del contratto e non possa sospendere il pagamento del prezzo, poiché occorre dar tempo e modo al venditore, salvo che sia stabilito un termine, di procurarsi la cosa venduta. Quando il contratto non sia stato stipulato a rischio e pericolo del compratore e non vi sia stata esplicita rinunzia convenzionale alla garanzia, l'Azione ordinaria di responsabilità per l'inadempimento, da parte del venditore di cosa altrui, dello Obbligo di procurare la cosa stessa al compratore, può essere esperita dallo stesso promittente compratore (anche se consapevole della alienità della cosa). (Conf 2044/69, mass n 341296).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)