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Sez. 3, Sentenza n. 2044 del 09/06/1969 (Rv. 341296 - 01)

VENDITA - VENDITA DI COSA ALTRUI - IN GENERE - AZIONI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DI RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPRATORE IN MALA FEDE - ESPERIBILITA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341296-01

VENDITA - VENDITA DI COSA ALTRUI - IN GENERE - AZIONI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DI RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPRATORE IN MALA FEDE - ESPERIBILITA - CONDIZIONI - LIMITI.*

Dall'art.1479 cod.civ. - il quale prevede espressamente che l'Azione di risoluzione e di risarcimento sia proposta dal compratore in buona fede, ossia che al momento della conclusione del contratto ignorasse l'appartenenza ad altri della cosa venduta - non si deduce che al compratore in mala fede siano precluse le predette azioni, dovendosi ritenere soltanto che, in tale ipotesi, il compratore non possa chiedere subito la risoluzione del contratto e non possa sospendere il pagamento del prezzo, poiche occorre dar tempo e modo al venditore - salvo che sia stabilito un termine - di procurarsi la cosa venduta. Quando il contratto non sia stato stipulato a rischio e pericolo del compratore e non vi sia stata esplicita rinunzia convenzionale alla garanzia, l'Azione ordinaria di responsabilita per l'inadempimento, da parte del venditore di cosa altrui, dell'Obbligo di procurare la cosa stessa al compratore, puo essere esperita da quest'ultimo, anche se consapevole della alienita della cosa. (V. 367-67, massima n.326260 324-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)