Sez. 5, Sentenza n. 737 del 12/05/1967 Ud. (dep. 08/09/1967) Rv. 105271 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - FATTO SCUSABILE - NOZIONE: MANCANZA DI COLPA O COLPA LIEVISSIMA.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - FATTO SCUSABILE - NOZIONE: MANCANZA DI COLPA O COLPA LIEVISSIMA.*
In tema di emissione di assegno a vuoto il fatto scusabile corrisponde o alla Mancanza di colpa o ad una colpa talmente lieve, per circostanze obiettive o soggettive, che il legislatore ha ritenuto di non punire, perche essa non perviene a scuotere la sicurezza e la fiducia insita nella circolazione del titolo. (Conf, in genere o in fattispecie, per l'esigenza di circostanze estranee al normale dovere di controllo, 104454, 104455, 104683, V 105269, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 com. 2 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 com. 1 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)