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Sez. U, Sentenza n. 859 del 08/02/1990 (Rv. 465191 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - VENDITA - PAGAMENTO DEL PREZZO - OBBLIGAZIONE DA ESEGUIRSI IN ITALIA EX ART. 5 N. 1 CONVENZIONE DI BRUXELLES - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - ALLEGAZIONE, DA PARTE DEL VENDITORE, DEL PROTESTO DI ASSEGNO EMESSO IN PAGAMENTO DEL PREZZO SU BANCA STRANIERA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465191-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - VENDITA - PAGAMENTO DEL PREZZO - OBBLIGAZIONE DA ESEGUIRSI IN ITALIA EX ART. 5 N. 1 CONVENZIONE DI BRUXELLES - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - ALLEGAZIONE, DA PARTE DEL VENDITORE, DEL PROTESTO DI ASSEGNO EMESSO IN PAGAMENTO DEL PREZZO SU BANCA STRANIERA - IRRILEVANZA.*

Con riguardo alla domanda di pagamento del prezzo, che il venditore italiano proponga nei confronti del compratore straniero, la giurisdizione del giudice italiano, ove sussista, in base allo art. 5 n. 1 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804), alla stregua del luogo di esecuzione dell'obbligazione (da individuarsi secondo la legge da applicare al rapporto ai sensi dell'art. 25 disp. Prel. Cod. civ., oppure, quando si tratti di vendita di cose mobili materiali fra soggetti domiciliati in paesi aderenti anche alla convenzione dell'Aja dell'1 luglio 1964, ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 816, secondo i criteri posti dall'art. 59 di tale convenzione), non può essere contestata per il fatto che l'istante alleghi, a sostegno del dedotto inadempimento, il protesto di assegno, emesso in pagamento del prezzo su banca straniera, in quanto la relativa circostanza non tocca il carattere contrattuale dell'Azione, né evidenzia una novazione del debito costituito con la compravendita.*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 4, Tratt. Internaz. 01/07/1964 num. 59, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 21/06/1971 num. 816

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)