Sez. 2, Sentenza n. 11277 del 30/07/2002 (Rv. 556433 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Vendita di beni mobili stipulata in Italia tra società esportatrice operante nello Stato italiano ed ente importatore con personalità giuridica conferitagli da Stato estero - Applicabilità della legge italiana ex art. 25 delle preleggi (anteriormente all'abrogazione operata dall'art. 73 legge n. 218 del 1995, a decorrere dal 1 settembre 1995) - Configurabilità - Pagamento del prezzo - Incarico affidato a banca operante in situazione di monopolio in ordine alle transazioni finanziarie con l'estero ai sensi dell'ordinamento straniero - "Adiectus solutionis causa" - Configurabilità - Mancanza di obbligazione scaturente "ex contractu" o "ex lege" direttamente nei confronti del terzo creditore - Obbligazione solidale al pagamento del prezzo in capo alla banca incaricata - Insorgenza - Configurabilità - Esclusione.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE
In tema di vendita di beni mobili (nella specie, pellicce sintetiche) stipulata in Italia tra ente importatore dotato di personalità giuridica conferita da Stato estero (nel caso, ex U.R.S.S.) e società esportatrice operante nello Stato italiano, cui ex art. 25 delle preleggi(anteriormente alla sua abrogazione operata dall'art. 73 legge 31 maggio 1995, n. 218, a decorrere dal 1 settembre 1995) sia applicabile la legge italiana, può riconoscersi natura e funzione di mero "adiectus solutionis causa" alla banca (operante in situazione di monopolio, relativamente alle transazioni finanziarie con l'estero, nell'ambito dell'ordinamento del detto Stato estero) incaricata del pagamento del prezzo, non assumendo essa, per ciò solo, la veste di condebitrice in solido con l'ente importatore, in assenza (come nel caso)di un suo impegno diretto nei confronti del terzo creditore scaturente dal diretto coinvolgimento nella conclusione del contratto ovvero in assenza di fonte normativa o meccanismo legale che tale obbligazione diretta nei confronti del creditore dal mandato di pagamento faccia derivare.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 25, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1294
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)