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Sez. 4, Sentenza n. 598 del 07/02/1996 Cc. (dep. 14/05/1996) Rv. 205211 - 01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Revoca | Sussistenza attuale delle condizioni di applicabilità delle misure prescritte dagli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. - Valutazione del giudice - Considerazione del tempo trascorso dal commesso reato - Necessità - Sostituzione della misura con altra meno afflittiva - Apprezzabilità del decorso del tempo.
Stato
decisa il 1996-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205211-01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Revoca

In tema di richiesta di revoca della misura cautelare personale, la sussistenza attuale delle condizioni di applicabilità della misura stessa prescritte dagli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., avendo riguardo sia ai fatti sopravvenuti che a quelli originari e coevi all'ordinanza impositiva, deve essere valutata tenendo conto anche del tempo trascorso dal commesso reato, che, comunque, non può non essere apprezzato, in concorso di altri elementi, ai fini dell'eventuale misura con altra meno afflittiva.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)