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Sez. 6, Sentenza n. 920 del 04/03/1997 Cc. (dep. 02/05/1997) Rv. 208111 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA | Attuale sussistenza delle condizioni che legittimano la limitazione della libertà - Necessità- Tempo trascorso dalla commissione del reato - Rilevanza - Limiti - Correlazione con altri elementi - Necessità.
Stato
decisa il 1997-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208111-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA

In materia di richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere, la "attuale sussistenza" delle condizioni di applicabilità della misura previste dagli artt. 273 e 274 c.p.p., in quanto correlata sia ai fatti sopravvenuti che a quelli coevi all'ordinanza impositiva, deve essere valutata tenendo conto anche del tempo trascorso dal commesso reato; detto tempo, tuttavia, può acquistare rilevanza solo se accompagnato da altri elementi che siano certamente sintomatici di un mutamento della complessiva situazione inerente lo "status libertatis" del soggetto interessato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)