Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38368 del 03/12/2021 (Rv. 662966 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Provvedimento del giudice dell'esecuzione negativo della propria competenza - Impugnabilità solo dalle parti ex art. 617 c.p.c. - Sussistenza - Regolamento di competenza d'ufficio - Inammissibilità - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
Il controllo della competenza sull'esecuzione, ai sensi dell'art. 26 bis c.p.c., si estrinseca in prima battuta non già direttamente sul provvedimento del giudice dell'esecuzione negativo della propria competenza o affermativo della stessa bensì, essendo impugnabile tale provvedimento esclusivamente dalle parti con l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., attraverso l'impugnazione, con il regolamento di competenza necessario, della pronuncia del giudice di accoglimento o di rigetto della opposizione agli atti esecutivi, dovendosi la sentenza, tanto di accoglimento che di rigetto, intendersi impugnabile ai sensi dell'art. 187 disp. att. c.p.c.; sicchè va dichiarato inammissibile il regolamento di competenza richiesto d'ufficio per risolvere un conflitto tra giudici dell'esecuzione ed attinente all'individuazione del giudice competente per l'esecuzione forzata, posto che non viene in discussione la "potestas iudicandi" ma solo l'osservanza delle norme che attengono al regolare svolgimento del processo esecutivo (e, dunque, al "quomodo" dell'esecuzione forzata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 26 bis, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 187
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)