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Sez. 3, Ordinanza n. 10037 del 12/04/2024 (Rv. 670776-01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Ordinanza di vendita - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Fondamento - Controllo della competenza sull’esecuzione - Modalità. ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - In genere.
Stato
decisa il 2024-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670776-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

L'ordinanza di vendita, emessa dal giudice dell'esecuzione immobiliare, non è impugnabile con il regolamento di competenza, sia perché, limitandosi a disporre la vendita del compendio pignorato, non contiene, neppure implicitamente, alcuna statuizione sulla competenza, sia perché, in generale, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, ove anche contengano una statuizione - negativa o affermativa - della competenza del giudice che li ha emessi, sono impugnabili dalle parti solo con l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., sicché il controllo della competenza sull'esecuzione si estrinseca attraverso l'impugnazione, mediante il regolamento di competenza, della sentenza di accoglimento o di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi.

Cod. Proc. Civ. art. 26 bis, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 187

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)