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Sez. 3, Sentenza n. 5999 del 08/11/1980 (Rv. 409776 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - IN GENERE - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO - AFFIDAMENTO A TERZI NOMINATI DALLE PARTI - TRASFORMAZIONE IN DEBITO DI VALUTA DELL'OBBLIGAZIONE DELL'ASSICURATORE - CONDIZIONI - LIQUIDAZIONE DEL DANNO DA PARTE DI TERZI IN IPOTESI DI CONTROVERSIA SULL'OPERATIVITA DELLA GARANZIA - FUNZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1980-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409776-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - IN GENERE - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO - AFFIDAMENTO A TERZI NOMINATI DALLE PARTI - TRASFORMAZIONE IN DEBITO DI VALUTA DELL'OBBLIGAZIONE DELL'ASSICURATORE - CONDIZIONI - LIQUIDAZIONE DEL DANNO DA PARTE DI TERZI IN IPOTESI DI CONTROVERSIA SULL'OPERATIVITA DELLA GARANZIA - FUNZIONE - CONSEGUENZE.*

Il principio che la quantificazione in termini monetari del pregiudizio sofferto dall'assicurato contro i danni, compiuta da terzi nominati dalle parti, trasforma l'obbligazione dell'assicuratore da debito di valore in debito di valuta - come tale soggetto al principio nominalistico e non suscettibile di rivalutazione, salva la applicabilita del secondo comma dell'art 1224 cod civ - trova applicazione solo quando tra le parti non sussista controversia sull'an debeatur, discutendosi solo dell'ammontare del debito dello assicuratore, e non anche quando l'assicuratore contesti l'operativita della garanzia, nel qual caso la nomina dei terzi e la liquidazione del danno da essi compiuta hanno la diversa funzione di consentire all'assicurato una sollecita riparazione e utilizzazione della cosa danneggiata e di evitargli - nel caso di risoluzione a lui favorevole della controversia sull'esistenza dell'Obbligo dell'assicuratore - la necessita d'intraprendere un'ulteriore e dispendiosa indagine sull'entita dei danni nonche l'unico effetto di stabilire che ad una certa data l'obbligazione di valore dell'assicuratore era espressa in una certa quantita di moneta. In questo secondo caso, pertanto, la somma determinata dai terzi nominati dalle parti e suscettibile di rivalutazione in riferimento al mutato potere di acquisto della moneta all'atto della decisione giudiziale. (V 1715/80, mass n 405326; (V 1506/80, mass n 405061; (V 4073/79, mass n 400570).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1905

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)