Sez. 1, Sentenza n. 1506 del 06/03/1980 (Rv. 405061 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - IN GENERE - DEVOLUZIONE AGLI ARBITRI DELLA LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA DALL'ASSICURATORE A TITOLO DI INDENNITA - TRASFORMAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DA DEBITO DI VALORE IN DEBITO DI VALUTA, PER EFFETTO DELLA AVVENUTA LIQUIDAZIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI ADEMPIMENTO.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - IN GENERE - DEVOLUZIONE AGLI ARBITRI DELLA LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA DALL'ASSICURATORE A TITOLO DI INDENNITA - TRASFORMAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DA DEBITO DI VALORE IN DEBITO DI VALUTA, PER EFFETTO DELLA AVVENUTA LIQUIDAZIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI ADEMPIMENTO.*
In tema di Assicurazione contro i danni, qualora le parti devolvano ad arbitri non soltanto la Determinazione del valore del pregiudizio sofferto dall'assicurato, ma anche la sua quantificazione in espressione monetaria, con la liquidazione della somma di denaro dovuta dall'assicuratore a titolo d'indennita, l'obbligazione di quest'ultimo si trasforma, per effetto di detta liquidazione, da debito di valore in debito di valuta, in quanto ha ad oggetto una entita pecuniaria certa e determinata, con la conseguenza che la obbligazione medesima, al pari di quella accessoria degli interessi legali dal giorno della mora, si estingue, pur dopo l'inadempimento, con il pagamento di una corrispondente quantita di moneta, secondo il principio nominalistico fissato dall'art 1277 cod civ (salva la risarcibilita del danno non coperto dagli interessi, ai sensi dell'art 1224 secondo comma cod civ).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 1905, Cod. Civ. art. 1908
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)