Sez. 2, Sentenza n. 858 del 20/03/1969 (Rv. 339216 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE - RINVIO DELL'ART 873 COD CIV IN MATERIA DI DISTANZE - ESTENSIONE - MODALITA DI MISURAZIONE DELLE DISTANZE - INAPPLICABILITA DEL PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE - SUSSISTENZA.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE - RINVIO DELL'ART 873 COD CIV IN MATERIA DI DISTANZE - ESTENSIONE - MODALITA DI MISURAZIONE DELLE DISTANZE - INAPPLICABILITA DEL PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE - SUSSISTENZA.*
Il rinvio alle norme dei regolamenti comunali edilizi concernenti le distanze, contenuto nell'art.873 cod.civ., si estende all'intera disciplina predisposta da tali fonti e, quindi, anche alle norme le quali, oltre a stabilire una maggiore distanza tra edifici, prescrivono particolari modalita circa la misura di essa, assumendo come termine di riferimento il confine e disponendo che, in ogni caso, debba sussistere un certo distacco tra il confine stesso e ciascuna delle contrapposte costruzioni, con conseguente inapplicabilita del criterio della prevenzione. (Conf. 2590-63 V.957-66, massima n.321908 952-66, mass. N.321900 1389-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)