Sez. 2, Sentenza n. 618 del 25/01/1980 (Rv. 404013 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE - RINVIO DELL'ART 873 COD CIV IN MATERIA DI DISTANZE - ESTENSIONE - MODALITA DI MISURAZIONE DELLE DISTANZE - INAPPLICABILITA DEL PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE - SUSSISTENZA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE - RINVIO DELL'ART 873 COD CIV IN MATERIA DI DISTANZE - ESTENSIONE - MODALITA DI MISURAZIONE DELLE DISTANZE - INAPPLICABILITA DEL PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE - SUSSISTENZA.*
Il rinvio alle norme dei regolamenti edilizi concernenti le distanze, contenuto nell'art 873 cod civ, si estende all'intera disciplina predisposta da tali fonti e, quindi, anche alle norme le quali, oltre a stabilire una maggiore distanza tra edifici, prescrivono particolari modalita circa la misura di essa, assumendo come termine di riferimento il confine e disponendo che, in ogni caso, debba sussistere un certo distacco tra il confine stesso e ciascuna delle contrapposte costruzioni, con conseguente inapplicabilita del criterio della prevenzione. (Conf 858/69, mass n 339216).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)