diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 56 del 10/01/1976 (Rv. 378687 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTO DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE - COSTRUZIONE - NOZIONE - RETE METALLICA ERETTA SUL FONDO SERVENTE - COSTRUZIONE - CONFIGURABILITA - AMPIEZZA DELLE MAGLIE DELLA RETE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378687-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTO DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE - COSTRUZIONE - NOZIONE - RETE METALLICA ERETTA SUL FONDO SERVENTE - COSTRUZIONE - CONFIGURABILITA - AMPIEZZA DELLE MAGLIE DELLA RETE - IRRILEVANZA - LIMITI.*

Ai fini dell'art 907 cod civ, per costruzione non devono intendersi soltanto i manufatti in calce e mattoni, ma qualsiasi opera, quale ne sia la Forma e la destinazione, che si elevi stabilmente dal suolo ed ostacoli l'Esercizio della veduta. Pertanto, costituisce costruzione nel senso anzidetto una rete metallica eretta sul fondo servente, quando, secondo l'apprezzamento incensurabile del giudice del merito, ostacoli la veduta dal balcone aperto nel confinante edificio, senza che sia, di per se, rilevante in contrario la circostanza che le maglie di tale rete presentino un'ampiezza superiore a quella prescritta dall'art 901 cod civ per le grate delle luci.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 901, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)