Sez. 2, Sentenza n. 4333 del 20/07/1979 (Rv. 400842 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE - FABBRICATO - NOZIONE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE - FABBRICATO - NOZIONE.*
La nozione di fabbricato, ai fini di cui all'art 907 cod civ che detta Disposizioni in tema di distanze delle costruzioni dalle vedute, va inteso non nel suo significato rigoroso e letterale, cioe di costruzioni in calce e mattoni, ma nel senso di qualsiasi opera, quale ne sia la Forma e la destinazione che si elevi stabilmente dal suolo e ostacoli l'Esercizio della veduta. (V 56/76, mass n 378687).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)